Ddl Zan Ddl Zan operazione verità: Tutto il testo articolo per articolo… Autore articolo Di PUNTO FAMIGLIA Data dell'articolo 27 Aprile 2021 Nessun commento su Ddl Zan operazione verità: Tutto il testo articolo per articolo… di Vito Rizzo, giurista Dopo l’approvazione del Ddl Zan quali opinioni saranno vietate? Sarà legittimo promuovere da parte di un’associazione il divieto dell’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali? Sarà legittimo promuovere la verità biologica dell’identità sessuale rispetto alle, pur legittime, scelte di genere di carattere sociale? Proviamo a vederci chiaro partendo dal testo del progetto di legge. Confesso che sono stanco. Stanco di spiegare a virologi, economisti, complottisti, haters e paladini dei diritti da tastiera le mille ragioni per cui il Ddl Zan è un testo di legge sbagliato, carente, incostituzionale e frutto non di una cultura democratica ma di una deriva ideologica che rischia di nuocere al tessuto di convivenza civile a dispetto delle buone ragioni che potrebbero averlo ispirato ma di certo compromesso dalle pessime ragioni che ne hanno caratterizzato la stesura. Sono stanco di porre questioni giuridiche e di essere di rimando accusato, nel miglior caso di bigottismo, nel peggiore di omofobia. Proprio io… È triste, sono stanco, ma non demordo. Ecco il testo approvato alla Camera e ora cerchiamo di capire punto per punto il vulnus giuridico che caratterizza il Ddl. Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; [E MENO MALE!] b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; [che vuol dire? dichiarare un genere diverso dal sesso biologico non necessita di una trascrizione anagrafica? che valenza ha da un punto di vista giuridico? una persona che si dichiara dell’altro sesso matura i diritti di genere ad esso connessi?] c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; [pacifico] d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione. [Si crea una fattispecie identitaria generica che non trova alcun fondamento giuridico. è un principio ideologico che esula da qualunque canone di diritto] Art.2.(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale) 1. All’articolo 604-bisdel codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità». [Perché equiparare l’orientamento sessuale al genere e alla disabilità? Le fattispecie giuridiche meritevoli di tutela non hanno caratteristiche comuni tali da prevedere una regolazione omogenea, di conseguenza uniformarla crea problemi interpretativi strutturali che costituiscono una pessima tecnica di redazione legislativa come si spiega nei corsi fondamentali di diritto]. Art. 3. (Modifica all’articolo 604-ter del codice penale) 1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ». [È l’aggravante per i reati ai sensi dell’art.604-bis (ma cosa è reato?) commessi da associazioni]. Leggi anche: Gentile Luciana, se avessi una tendenza omosessuale mi sentirei discriminata dal DDL Zan Art. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. [cosa si intende per “concreto pericolo di atti discriminatori”. da notare che sono una fattispecie autonoma rispetto agli “atti violenti” perché le due ipotesi sono separate da un “o” e non da un “e”. ci stabilisce la portata di una discriminazione “di fatto”? di fronte a una denuncia soltanto un giudice, con il rischio di avvio di azioni penali per reati di opinione. l’attuale testo è meno garantista del precedente approvato alla camera nella scorsa legislatura – fatto decadere dai proonenti il Ddl zan – che recitava con maggiore chiarezza: «Non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni». [Fate voi il raffronto, le differenze di tenore sono intuitive…] Art. 5. (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) 1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »; 2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»; 3) al comma 1-quater: 3.1) le parole: «da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»; 3.2) dopo la parola: «giudice» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta»; 4) al comma 1-quinquies, le parole: «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale»; 5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ». Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo. [L’ambito di operatività di questa modifica è strettamente connesso con la portata attribuita alle condotte disciplinate all’articolo precedente. Quali opinioni sono vietate? È legittimo promuovere da parte di un’associazione il divieto (quindi “discriminazione”) dell’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali rispetto alle coppie eterosessuali? È legittimo promuovere la verità biologica dell’identità sessuale rispetto alle, pur legittime, scelte di genere di carattere sociale? Si interviene con una fattispecie penale su questioni che sono al vaglio della riflessione scientifica e antropologica creando una presunzione di colpevolezza rispetto a chi contrasta l’agenda Lgbti. La questione non è quindi soltanto se sia giusto far scontare la pena per condotte omofobiche presso le organizzazioni Lgbti, il testo dispone l’illegitimità di tutte le associazioni che contrastano l’assuefazione a quella agenda. possibile che l’omofobia sia semplicemente pensarla su alcun cose in maniera diversa?] Art. 6. (Modifica all’articolo 90-quaterdel codice di procedura penale) 1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere ». [La modifica riconosce una condizione di particolare vulnerabilità che in sé può essere condivisa rispetto a condotte omofobiche, meno rispetto a una fattispecie così ampia e indeterminata ispirata a principi di “hybris” ideologica e non di giustizia. (per chi non ha studiato il greco hybris è l’opposto della dike, della giustizia, e in questa storia dovrebbe essere chiaro che si parla di giustizia ma si vuole giustificare, per l’appunto, la hybris)] Art. 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [La Giornata gender è equiparata alla Giornata della memoria per le vittime della Shoah, o alla Giornata del ricordo per le vittime delle Foibe. Siamo sicuri che non sia più corretto semplicemente affrontare il tema della promozione culturale al rispetto per l’altro nelle ore di educazione civica, reintrodotta in tutte le scuole dalla recente legge n. 92 del 20 agosto 2019?] Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere) 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». [Dovrebbe essere questo il cuore della legge, non la creazione di nuove fattispecie giuridiche di rilevanza penale] Art. 9. (Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere) 1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bisdel codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ». [È una modifica solo di rinvio tecnico, che conferma come sia già vigente lo stanziamento di risorse per il contrasto all’omofobia senza necessità di una nuova legge…] Art. 10. (Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) 1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011. [È interessante sottolineare che le attuali rilevazioni statistiche riconoscono che – fortunatamente – nel nostro Paese non c’è un’emergenza omofobica. Secondo i dati ufficiali diffusi dal ministero degli interni i reati legati a discriminazione omosessuale sono circa 26/27 ogni anno. Tanti? Forse non tanti, ma certamente troppi comunque. Tuttavia la propaganda Lgbti ne rende la percezione di gran lunga superiore se lo stesso Zan nella sua relazione richiama il recente sondaggio realizzato da Amnesty International in collaborazione con la doxa sul tema “gli italiani e la discriminazione” in cui emerge che su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta (tra 18 e 70 anni) il 61,3 per cento dei cittadini di età compresa tra 18 e 74 anni ritiene che in Italia gli omosessuali siano molto o abbastanza discriminati. Ciò conferma che la sensibilità dell’ampia maggioranza dei cittadini italiani sente di farsi carico di tale rischio di discriminazione addirittura sovrastimandone la portata. Il sondaggio dice inoltre che a fronte di un 25,8% di eterosessuali che sono stati oggetto di insulti e umiliazioni, la popolazione Lgbti vede salire tale percentuale al 35,5%, uno su dieci in più. Tanti? Certamente troppi comunque, ma non così lontani dai comportamenti “normali” di bullismo riservati alla stragrande maggioranza della popolazione senza che per essi incida il fattore “orientamento sessuale”. Questa la verità dei numeri]. Come vi dicevo, io sono stanco. Ma almeno ora ho la coscienza a posto. Ho fatto di tutto per far aprire gli occhi prima che prevalga la grancassa mediatica e una legge “ingiusta” venga approvata perché tanti, troppi, preferiscono far finta di niente. Aiutaci a continuare la nostra missione: contagiare la famiglia della buona notizia Cari lettori di Punto Famiglia, stiamo vivendo un tempo di prova e di preoccupazione riguardo il presente e il futuro. Questo virus è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità e ci ha obbligati a rivedere i tempi del lavoro, delle amicizie, delle Celebrazioni. Insomma, ha rivoluzionato tutta la nostra vita e non sappiamo fin dove ci porterà e per quanto tempo. Ci fidiamo delle indicazioni che provengono dal Governo e dagli organi sanitari preposti ma nello stesso tempo manifestiamo con la nostra fede che “il Signore ci guiderà sempre” (cfr Is 58,11). CONTINUA A LEGGERE Tag Ddl Zan ANNUNCIO Lascia un commento Annulla rispostaIl tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *Commento Nome * Email * Sito web Per commentare bisogna accettare l'informativa sulla privacy. Ho letto e accettato la Privacy Policy * Ti potrebbe interessare: “Noi, portate in pellegrinaggio dai santi Martin”: quattro suore si raccontano “Volevo essere pura, ma non ci riuscivo per insicurezza. Poi accadde qualcosa…” Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati: ecco le date della loro canonizzazione Causa di canonizzazione per Carlo Casini? 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