Affido e adozione

Famiglie affidatarie e bambini affidati: una relazione da custodire nel tempo

affido e adozione

di Valter Martini

Che fine fanno le famiglie affidatarie dopo che il bambino è stato adottato o ha fatto ritorno alla famiglia d’origine? Quanto è importante custodire una continuità affettiva del minore con queste figure di riferimento? Approfondiamo l’argomento con Valter Martini dell’Associazione Papa Giovanni XXIII.

Il 27 aprile del 2010 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia perché un Tribunale per i minorenni aveva disposto l’adozione di una bambina da parte di una coppia idonea, senza prima esaminare, la domanda di adozione presentata da coloro a cui la piccola era stata affidata fino a quel momento. È il caso Moretti e Benedetti, che obbligò il sistema statale a riflettere su una questione determinante: il diritto di un bambino affidato a custodire la continuità affettiva con la famiglia affidataria.

La sentenza del caso Moretti e Benedetti indicava dunque una falla nel sistema e cioè il diritto del bambino a non vedere violato indiscriminatamente ed immotivatamente il rapporto affettivo con coloro che lo hanno cresciuto o allevato fino all’adozione.

A regolare questo aspetto ci ha pensato poi la legge 173 del 2015 che ha puntualizzato il diritto preminente del minore alla cura ed al mantenimento della propria storia. La legge si colloca all’interno di un continuum che ha come origine la 184/83 intitolata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e che ha introdotto l’istituto dell’affido familiare normandolo in tutti i suoi aspetti. Nella legge 184 infatti, il tema degli affetti è riportato due volte, all’art. 2. comma 1, e all’art. 6 comma 2.  

L’approvazione di questa legge ha ulteriormente rafforzato il concetto che i bisogni di un minore allontanato dalla propria famiglia, non sono solo essere educati, mantenuti ed istruiti, (Art. 30 costituzione), egli deve sentirsi figlio di una storia con cui pacificarsi. Ha bisogno di curare e di custodire le proprie relazioni affettive indispensabili per la crescita e lo sviluppo. La legge 173 afferma che a questi affetti occorre dare continuità. Perché ancora oggi, talvolta, questo diritto è disatteso dalle Istituzioni preposte?

La novella normativa, infatti, non si limita a prevedere la possibilità che un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa essere adottato dagli affidatari, ma sottolinea anche la necessità di assicurare, “la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento” anche quando egli “fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”. Dunque questa legge non è un percorso privilegiato per le famiglie affidatarie, una “scorciatoia” per l’adozione. Qui è centrale la cura delle relazioni dei bambini indicata anche dal fatto che la legge introduce l’obbligo dell’ascolto delle famiglie affidatarie in tutti i procedimenti relativi ai minori in affido.

A distanza di due anni la legge ha cominciato a muovere i suoi passi. Forse in alcuni Tribunali per i minorenni non ci saranno sostanziali modifiche, perché quanto introdotto dalla legge era già prassi consolidata. Per altri si tratterà di avviare procedure nuove, come nel caso dell’ascolto degli affidatari, che necessiteranno di cura ed attenzione. In ogni caso ciò che sicuramente emerge è il compito importante delle famiglie affidatarie a cui va riconosciuto il ruolo istituzionale accanto ai Servizi socio-sanitari e alla Magistratura a tutela del bene dei minori.

 




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