La prassi dell’affido dei minori stranieri

di Mariano Iavarone

I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.

La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto il superiore interesse del minore  e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni. La Convenzione riconosce poi a tutti i minori un’ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento. Ma quali diritti sono effettivamente riconosciuti dalla normativa italiana ai minori stranieri non accompagnati? Secondo la definizione del Regolamento per i minori stranieri non accompagnati (D.P.C.M. n. 535/1999), i minori stranieri non accompagnati sono quei “minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Paesi dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano, per qualsiasi causa, il Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori”.

Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all’Ente Locale. L’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

La legge non prevede che per procedere all’affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia. Nell’affido del minore non accompagnato il primo passo da compiere è segnalare la presenza del minore al giudice tutelare; è competente il tribunale “del luogo ove il minore è stato rintracciato”.Qualora il minore non accompagnato sia accolto presso una comunità, il legale rappresentante della comunità svolge funzioni temporanee di tutela, e deve fare istanza al giudice tutelare per la nomina del tutore entro 30 giorni dall’accoglienza. Il tutore nominato dal giudice potrà proporre allo stesso una più idonea collocazione del minore, e dare il consenso per l’affidamento familiare qualora il Servizio sociale disponga questo provvedimento. E’ innegabile il vantaggio dell’affido familiare del minore straniero non accompagnato: esso permette un pieno inserimento del minore, consentendogli di rimanere in Italia anche dopo il 18° anno, quando il permesso per affidamento si trasformerà in permesso di lavoro o di studio.




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